iper ammortamento 2026

Iper ammortamento 2026: la nuova opportunità per le imprese

Con la Legge di Bilancio 2026 il legislatore ha reintrodotto, a partire dal 1° gennaio 2026, il meccanismo dell’iper ammortamento, che consiste in una maggiorazione extracontabile del costo dei beni strumentali fiscalmente ammortizzabile, consentendo quindi di determinare quote di ammortamento maggiori. Si tratta di una misura che era stata sostituita dal credito d’imposta industria 4.0 (ancora valido per gli investimenti prenotati entro il 31.12.2025 e realizzati entro il 30.06.2026) e transizione 5.0 (ancora utilizzabile per investimenti effettuati entro il 31.12.2025) e che ora è stata reintrodotta e rafforzata.

Con questo articolo esploreremo le principali caratteristiche dell’iper ammortamento: le tipologie di investimento ammissibili, le tempistiche per presentare la richiesta e, successivamente, un caso pratico per facilitarne la comprensione.

Chi può accedere all’iper ammortamento 2026

La misura iper ammortamento è una maxi deduzione e si concretizza in una variazione in diminuzione da utilizzare in sede di redazione della dichiarazione dei redditi, per gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. L’agevolazione, permette di dedurre dal reddito la quota maggiorata del costo sostenuto nell’acquisto del bene, con percentuali variabili in funzione dell’importo dell’investimento.

L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali, destinati a strutture produttive Italiane a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile (ordinario/semplificato).

Per poter usufruire dell’agevolazione è essenziale che l’impresa richiedente non si trovi in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”).

L’agevolazione non è, inoltre, riconosciuta:

  • ai lavoratori autonomi;
  • ai contribuenti forfetari;
  • alle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale.

Investimenti ammissibili: beni materiali, immateriali ed energia rinnovabile

L’iper ammortamento spetta limitatamente alle imprese che effettuato investimenti con determinate caratteristiche fissate dalla legge:

  • investimenti in beni effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028: quello che rileva in questo senso è la data di consegna del bene e non quella dell’ordine di acquisto. Sono pertanto agevolabili gli investimenti con consegna a partire dal 1° gennaio 2026 indipendentemente dalla data di stipula del contratto;
  • i beni agevolabili devono essere prodotti in uno Stato UE o appartenente allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia)

L’investimento deve poi avere ad oggetto le seguenti categorie di cespiti:

  1.  beni strumentali materiali e immateriali nuovi, definiti all’interno degli allegati VI e V della legge di bilancio 2026 e interconnessi al sistema aziendale. Si noti che l’elenco inserito nelle due tabelle allegate è stato aggiornato e rimodulato con le attuali novità tecnologiche, rispetto ai beni inseriti invece negli Allegati A e B della Legge n. 232/2016
  2. beni strumentali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ex art. 30, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), DL n. 181/2023, ossia:

  • moduli fotovoltaici prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  • moduli fotovoltaici con celle, prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  • moduli prodotti nell’UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Aliquote dell’Iperammortamento 2026 e meccanismo di calcolo

L’agevolazione, come detto, prevede una maggiorazione del costo di acquisto del bene da ammortizzare, calcolata secondo le aliquote stabilite dall’art. 1, comma 427, della Legge di Bilancio, da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento. L’importo della maggiorazione varia in base all’ammontare dell’investimento:

a. 180 % per investimenti fino a € 2.500.000;
b. 100 % per investimenti superiori a € 2.500.000 e inferiori a € 10.000.000;
c. 50 % per investimenti superiori a € 10.000.000 e inferiori a € 20.000.000.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni esclusi interessi.

L’iper ammortamento avendo rilevanza solo ai fini IRPEF/IRES è usufruibile solo come variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, pertanto il beneficio riesce a produrre i suoi effetti solo in presenza di un reddito imponibile capiente. In caso di perdita fiscale, la deduzione maggiorata dalle precedenti aliquote non andrà perduta, ma il vantaggio verrà rinviata agli esercizi successivi, fino al ritorno ad una situazione di utile d’esercizio.

Procedura operativa e ruolo del GSE

L’utilizzo dell’iper ammortamento richiede all’impresa beneficiaria di fare richiesta sul sito del GSE. Attualmente si sta attendendo la pubblicazione del D.M attuativo, contenente i dettagli tecnici sulla procedura da effettuare, tuttavia, dalla bozza inviata dal Mimit al Mef è stato reso noto che il processo sarà così articolato:

  1. Comunicazione al GSE dell’ammontare degli investimenti programmati e caricamento del modello che attesti la provenienza del bene oggetto di intervento;
  2. Attesa dell’esito positivo della procedura di istruttoria del punto 1 e successiva comunicazione di conferma da trasmettere entro 60 giorni, con attestazione del pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione;
  3. Inviare entro il 15 novembre 2028 una comunicazione finale con cui si attesti il completamento degli investimenti effettuati.

A seguito della trasmissione delle comunicazioni, l’impresa otterrà una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica ed entro 10 giorni, il GSE comunica all’impresa l’esito delle verifiche effettuate.

La strategia vincente: cumulabilità dell’iper ammortamento

Come stabilito all’articolo 431 della Legge di bilancio, l’iperammortamento, è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee con ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo del progetto e non determini il superamento del costo sostenuto.

Tale sinergia permette di finanziare l’innovazione attraverso un impatto minimo sulla liquidità aziendale, creando un investimento competitivo e sostenibile.

Esempio numerico: effetto fiscale dell’iper ammortamento

Si ipotizzi un’impresa che nel 2026 acquisti un bene del costo di € 500.000, con aliquota di ammortamento fiscale del 20% e che l’investimento entri in funzione nel periodo d’imposta 2026.

Esempio calcolo fiscale iper ammortamento

L’ammontare complessivo dedotto civilisticamente sarà di € 500.000 mentre, quello fiscalmente, a fronte di un costo di € 500.000, è pari a € 1.400.000, di cui:

  • € 500.000 dedotti per imputazione a Conto economico;
  • € 900.000 dedotti extra contabilmente attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

Cosa possiamo fare per voi

Lo Studio Pierpaolo Vannucci Advisors supporta le imprese non solo nell’accesso all’iper ammortamento, ma anche nella progettazione complessiva dell’investimento, valutando ex ante la corretta combinazione tra agevolazioni fiscali, contributi a fondo perduto e strumenti finanziari cumulabili.

Sulla base delle esigenze di investimento dell’impresa, siamo in grado di individuare la soluzione finanziaria più adatta affiancando l’imprenditore nell’ottenimento di incentivi e contributi a fondo perduto.

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