La legge 193 del 16 dicembre 2024 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina vigente, da un lato rendendo ancora più vantaggiosi gli investimenti in questa tipologia societaria e, dall’altro, introducendo nuovi limiti e requisiti. Di seguito, in sintesi, illustriamo le novità.
Definizione e nuovi requisiti delle Startup Innovative
- Definizione di “startup innovativa”: è adesso precisato che la società deve qualificarsi come microimpresa o piccola o media impresa e che non può svolgere come attività prevalente quella di consulenza o di agenzia.
- Requisiti (alternativi) per la permanenza nel registro delle startup innovative dopo il terzo anno dalla costituzione:
a) incremento al 25% della percentuale di spese in ricerca e sviluppo (che, quindi, per i primi 3 anni, rimane al 15%);
b) stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una Pubblica Amministrazione ai sensi dell’articolo 158, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’articolo 2425 del codice civile, o dell’occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);
e) ottenimento di almeno un brevetto.
- Possibilità di permanenza nel registro delle startup innovative oltre il quinto anno, per un massimo di 2 periodi di 2 anni ciascuno (e quindi per un totale di 4 anni ulteriori) in caso di:
a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
b) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.
Vantaggi fiscali per gli investimenti in Startup Innovative
- Limiti agli incentivi per investimenti: in materia di detrazioni fiscali (anche quelle in regime de minimis, ulteriormente agevolate) si continua ad applicare la disciplina previgente, per una durata massima di 5 anni dalla costituzione, alle seguenti condizioni:
a) l’investimento non deve generare una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance;
b) se il contribuente è anche fornitore diretto o indiretto di servizi alla startup, non deve generare da tale rapporto un fatturato superiore al 25 per cento dell’investimento agevolabile.
- Ulteriori vantaggi per investimenti in Startup Innovative:
a) la detrazione fiscale per investimento in Startup Innovative costituite da meno di tre anni in regime de minimis è aumentata al 65%;
b) nel caso di investimenti effettuati con lo strumento del “convertendo” è possibile beneficiare della detrazione dal momento della data di disposizione del bonifico della somma investita con causale “versamento in conto aumento capitale”.
Disciplina transitoria per le Startup già esistenti
Le società già esistenti, per mantenere il diritto a restare iscritte al registro delle startup innovative, devono adattarsi ai nuovi requisiti entro un anno dalla scadenza del terzo anno, nel caso in cui siano costituite da oltre 18 mesi; se sono state costituite da meno di 18 mesi, devono adeguarsi entro 6 mesi dalla scadenza del terzo anno.
È fatta salva la possibilità per le imprese che non riescano a soddisfare i nuovi requisiti di iscriversi al registro delle PMI innovative, mantenendo alcuni dei vantaggi riservati alle startup innovative.
Conclusioni
L’incremento al 65% della detrazione per l’investimento in startup innovative rappresenta sicuramente un grande incentivo, specialmente in considerazione del fatto che, con la legge 261 del 28 ottobre 2024, è stato reso possibile ottenere crediti d’imposta se la detrazione supera l’imposta lorda che deve pagare l’investitore. Tuttavia appare evidente la volontà di concentrare gli investimenti nella prima fase di vita della startup e sono stati inseriti nuovi requisiti che richiedono agli startupper una pianificazione più attenta e professionale dell’attività.
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